Articolo 4 – Requisiti generali e specifici in materia d’igiene
- Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell’allegato I rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui alla parte A dell’allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. …./2004 *
- Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. …./2004 *.
- Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche:
- rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;
- le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento;
- rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;
- mantenimento della catena del freddo;
- campionature e analisi.
- I criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2. I metodi connessi di campionatura e di analisi sono stabiliti secondo la stessa procedura.
- Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. …./2004 * e le relative misure di applicazione non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora non siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale.
- Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare i manuali di cui agli articoli 7, 8 e 9 come ausilio ai fini dell’osservanza dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.
* Nota per la Gazzetta ufficiale. Inserire numero del regolamento che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale.