Articolo 8 – Manuali nazionali
L’articolo 8 fa parte del Capo III – Manuali di corretta prassi operativa
- I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori dell’industria alimentare:
- in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali autorità competenti e gruppi di consumatori;
- tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e
- se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell’allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell’allegato I.
- I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l’egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva 98/34/CE 1.
- Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:
- siano stati elaborati a norma del paragrafo 1;
- il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati; e
- costituiscano uno strumento atto a favorire l’osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.
- Gli Stati membri trasmettono alla Commissione manuali nazionali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.
- I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi della direttiva 93/43/CEE continuano ad applicarsi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, purché siano compatibili con i suoi obiettivi.